Una nuova normativa per aggiornare, innovare e rendere più organica la disciplina regionale in materia di promozione culturale, finora dettata dalla legge regionale n. 37, che da oggi viene abrogata. La nuova legge, presentata dalla Giunta regionale, è stata approvata oggi dall’Assemblea legislativa.
“In continuità con l’azione finora svolta- ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori- con questa nuova normativa la Regione intende favorire la promozione della cultura quale strumento di crescita personale e di inclusione sociale, in modo da incentivare una fruizione consapevole, creare nuove sinergie fra le comunità locali, gli operatori del settore e il territorio nel suo complesso”.
La nuova disciplina avrà in dotazione le risorse già stanziate per l’attuazione della legge 37, pari a 3,8 milioni di euro sia per il 2024 che per il 2025.
La nuova legge
Con la nuova normativa viene incoraggiata l’innovazione e la sperimentazione di nuove forme artistiche in grado di arricchire l’offerta culturale regionale, grazie anche all’impiego di tecnologie digitali.
Per chiarire i rispettivi ambiti di intervento e favorire un coordinamento tra le azioni degli enti territoriali, sono state definite le funzioni spettanti alla Regione e agli Enti locali, in modo tale che l’individuazione delle rispettive competenze favorisca una più intensa e consapevole collaborazione interistituzionale.
È prevista l’adozione di un programma pluriennale, di regola triennale, approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale.
La legge prevede interventi diretti, con la possibilità da parte della Regione di realizzare iniziative di promozione culturale, e interventi indiretti che si possono concretizzare attraverso diversi strumenti: da intese istituzionali e accordi con altre amministrazioni pubbliche alla possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati.
La Regione può inoltre sostenere le iniziative di promozione culturale tramite la concessione di contributi: in questo caso la Giunta, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli interventi.
Il sostegno alle attività di promozione culturale viene fornito a soggetti pubblici, quali enti locali singoli o associati e pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti privati, tra cui gli enti del Terzo Settore, che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale o operativa sul territorio regionale.