Continua l’obbligo di chiusura, dalle 22 alle 5 del giorno successivo, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto situati nell’area del centro storico di Modena, delimitata dalle mura cittadine. È stata prorogata fino alla fine dell’emergenza sanitaria, infatti, l’ordinanza firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che individua “Ulteriori misure temporanee e urgenti volte al contenimento della pandemia da Covid-19”.
L’obiettivo è evitare che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dia luogo ad assembramenti in orario notturno soprattutto in centro storico, dove sono presenti alcuni tra gli spazi di aggregazione più frequentati della città.
Il divieto riguarda anche gli esercizi che prevedono come unica modalità di vendita quella attuata tramite distributori automatici, ma in questo caso scatta alla mezzanotte, sempre fino alle 5 del giorno successivo.
L’ordinanza, quindi, rafforza la prevenzione sul territorio, per evitare che il consumo di cibi e bevande nei pressi degli esercizi di vicinato, e anche nei pressi dei distributori automatici dove manca anche il controllo del gestore, possa dar luogo ad assembramenti.
Controlli e verifiche della Polizia locale hanno permesso di riscontrare nel corso dei mesi, infatti, la presenza di alcune persone intente a consumare bevande alcoliche su luoghi pubblici, come piazze e spazi, soprattutto nelle vicinanze di negozi di vicinato dove è possibile rifornirsi con facilità, al punto che, talvolta, l’offerta di alcolici risulta predominante rispetto alla normale vocazione di un’attività che dovrebbe consistere nell’offerta di prodotti alimentari. Non mancano infatti le segnalazioni dei cittadini relative a comportamenti contrari alle disposizioni contro la diffusione della pandemia, che si verificano proprio nei pressi degli esercizi di vicinato.
Il mancato rispetto di quanto previsto dall’ordinanza viene punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, a cui può essere applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, mentre all’atto dell’accertamento della violazione può essere disposta la chiusura provvisoria da 5 giorni a 30 giorni.