Trasmettiamo la lettera che il Sindacato Nazionale Guardie Giurate, per mano del Segretario Nazionale, Marco Fusco, ha scritto al Presidente della Repubblica Italiana.
Spettabile S.E. Presidente della Repubblica, la categoria delle Guardie Particolari Giurate (GPG), si appella alla S.V. per richiedere un Vs. interessamento/intervento che ponga finalmente “Fine” all’anomala situazione giuridica che si trascina da svariati decenni e che pregiudica la vita e il normale svolgimento del suo lavoro.
Necessità, però, una piccola cronistoria: Il lavoro delle GPG è nato per tutelare la proprietà terriera, grazie alla legge del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato 3, sulla unificazione legislativa, le quali disposizioni sancivano la possibilità di nominare GPG da destinare limitatamente alla custodia della sola proprietà terriera.
Poi la tutela fu estesa anche agli altri beni mobili e immobili con il R.D. n. 562 del 1914.
Di seguito con R.D. n. 773 del 1931 e col relativo regolamento di cui al R.D. n. 635 del 1940 si regolamentò il settore, dando l’attività di Vigilanza Privata a strutture organizzate, Istituti di Vigilanza che utilizzavano personale debitamente addestrato.
A parte qualche modifica di poco conto, quella del 1931 è l’ultima e unica legge che regola il lavoro delle GPG.
Dal 1931 molte cose sono cambiate e sempre maggiori compiti sono divenuti di competenza della Vigilanza Privata e delle GPG.
Questa vecchia legge non risponde più alle moderne esigenze dei lavoratori della Vigilanza Privata e dell’utenza che di essi si serve.
Desideriamo ricordare che sempre più le GPG sono presenti in postazioni che prima erano di esclusiva competenza delle Forze dell’Ordine come gli Aeroporti, Ministeri, Stazioni Ferroviarie e di Metropolitana, Caserme delle Forze Armate, Ambasciate straniere, senza dimenticare il Trasporto Valori che permette l’approvvigionamento di denaro alle Banche, ai servizi commerciali e alla media/grande distribuzione, ecc., ecc..
E’ sempre più impellente il bisogno di una legge di riforma che tuteli maggiormente sia l’utenza di cui sopra sia le stesse GPG che giornalmente, rischiano la vita anche per l’inadeguatezza delle leggi/controlli in materia di sicurezza.
Nelle due ultime legislature ci sono stati dei tentativi per varare questa legge di riforma ma si sono arenati miseramente.
Sia da cittadini e da elettori chiediamo fortemente l’impegno anche a Lei al fine di varare nel più breve tempo possibile la legge di riforma della Vigilanza Privata, considerando che la nuova legge potrebbe evitare delle morti inutili. Poniamo nelle Sue mani il fardello di queste morti, evitabili da una legge che tuteli maggiormente queste persone che sono sì al servizio del privato ma che di fatto tutelano anche il bene pubblico e integrano la sicurezza delle varie Forze dell’Ordine.
A tale proposito ci permettiamo di segnalare come diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione ha dato un riconoscimento giuridico certo e inequivocabile alle Guardie Giurate. A tale proposito ne alleghiamo alcune significative:
Le guardie particolari di cui all’art. 133 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza (la cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l’altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell’art. 255 reg. esec. del t.u.l.p.s., nonché l’obbligo di cooperare con l’autorità di polizia, giusto il disposto dell’art. 139 del surricordato r.d.).
CASS – Cass., sez. I, 19-11-1993
D’Acquisto
Codice penale art. 357
Le guardie giurate, addette alla sorveglianza di istituti bancari, esercitano, nell’ambito di tale specifica attività, compiti di polizia giudiziaria e devono, pertanto essere qualificati pubblici ufficiali.
Cassazione penale, sez. VI, 24 Ottobre 1984
Giudice Berruti
Codice Penale art. 357
LS 18 Giugno 1931 N° 773 art.134 R.D.
Le guardie Giurate, previste dall’articolo 134 del T.U.L.P.S., rivestono la qualifica di pubblici ufficiali quando esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione.
Cassazione penale, sez VI, 20 Marzo 1981 Giudice Corona
Codice penale art. 357
LS 18 Giugno 1931 N° 773 art. 133 R.D.
LS 6 Maggio 1940 N° 635 art 223 R.D.
Le guardie particolari giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di reati ai beni mobili e immobili affidati alla loro vigilanza o custodia, esercitano, nell’ambito di tale specifica funzione, attività di polizia giudiziaria, con la conseguenza che devono essere considerate a tutti gli effetti pubblici ufficiali. ( Nella fattispecie si trattava di guardie giurate addette alla sorveglianza di istituti bancari).
Cassazione penale, sez I, 18 Febbraio 1980 Giudice Salerno.
Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 3, 83 c.p.p., 57
r.d. 18-06-1931 773/1931, 133
r.d. 18-06-1931 773/1931, 139
r.d. 06-05-1940 635/1940, 255
Si è tanto voluto con coraggio e diritto, far parte della zona euro dell’Europa ma non si nota ancora nessun adeguamento alle normative Europee in materia di sicurezza. Confidiamo in Vostro intervento. In attesa di eventuale risposta Le porgiamo Distinti saluti.
Il Segretario Nazionale
Marco Fusco