Si allarga rispetto a quelle degli anni scorsi, fino a ricomprendere tutto il centro storico e il parco Novi Sad, l’area di applicazione dell’ordinanza urgente del sindaco in materia di sicurezza urbana per contrastare l’abuso di alcol in centro.
Il provvedimento entra in vigore da oggi, martedì 20 maggio, fino al 31 ottobre. Contempla una sanzione fino a 500 euro e, in caso di recidiva nell’arco di un anno, può portare alla chiusura dell’attività per tre giorni. I divieti riguardano, in primo luogo, per tutte le attività commerciali in sede fissa e per quelle commerciali alimentari su aree pubbliche nel centro storico, la vendita per asporto, la somministrazione e la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici e di miscele alcoliche di grado superiore a 21 % dalle 18 alle 7 del mattino successivo.
Il provvedimento, firmato dal sindaco Giorgio Pighi, ha l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’abuso di superalcolici che, oltre a essere dannoso per la salute, causa alterazioni psicofisiche che possono degenerare in comportamenti incivili e aggressivi, andando in contrasto con i valori positivi della convivialità e della frequentazione collettiva del centro, specialmente da parte dei giovani. In particolare, si intende rafforzare anche la tutela dei minorenni, fermo restando il divieto di legge di vendere e servire loro alcolici, evitando che l’acquisto di bottiglie nei negozi da parte di ragazzi più grandi possa ugualmente coinvolgerli.
L’area interessata quest’anno dall’ordinanza è quella all’interno del perimetro delimitato da viale Rimembranze, viale Vittorio Veneto, piazza Aldo Moro, viale Molza, viale Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra e viale Martiri della Libertà.
All’interno di quest’area, l’ordinanza vieta anche ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, superalcolici dalle 18 alle 7 del giorno successivo per asporto, mentre è consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno dei locali e degli spazi autorizzati.
Lo stesso divieto di vendere per asporto e cedere a terzi a qualsiasi titolo superalcolici vale, inoltre, per i titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (ad esempio le pizzerie al taglio), alle quali comunque è concessa la vendita di bevande a bassa gradazione alcolica come la birra.
Il provvedimento si conferma, infine, anche relativamente all’uso di contenitori di vetro, per i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande nella stessa area. A questi è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del giorno successivo; è loro consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro solo all’interno dei propri locali e dei relativi plateatici esterni (se autorizzati). Titolari e gestori che rientrano in quest’ultima tipologia sono responsabili della corretta applicazione delle disposizioni e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le misure necessarie di controllo.
Nelle premesse del provvedimento sono richiamati anche gli articoli del Regolamento di Polizia Urbana che vietano sul suolo pubblico il “bivacco” e il consumo e il possesso a scopo di consumo di alcolici in contenitori di qualsiasi genere, oltre a quelli che impongono ai titolari di esercizi pubblici e commerciali la pulizia delle aree limitrofe da rifiuti derivanti dalla loro attività e in ogni caso da bottiglie, lattine, e altri contenitori di bevande alcoliche, in modo da lasciare tutto pulito al momento della chiusura.
L’ordinanza prevede la concessione di deroghe, a discrezione del Comune, in occasione di manifestazioni autorizzate o di eventi particolari, anche su richiesta degli interessati.