Una disciplina speciale, semplificata nelle procedure ed essenziale nei contenuti, che consentirà di realizzare celermente il complesso degli interventi ricostruttivi, in particolare per quanto riguarda i centri storici. Sono questi gli obiettivi generali contenuti nel progetto di legge – varato nell’ultima seduta della Giunta regionale – illustrato oggi ai sindaci delle zone terremotate dal Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani e dall’assessore regionale alle attività produttive Gian Carlo Muzzarelli.
La proposta di legge (‘Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012’) inizia così l’iter di approvazione e già nelle prossime settimane sarà al vaglio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
L’intervento normativo – salvaguardando il diritto dei cittadini alla ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma, nelle condizioni e nel luogo in cui si trovavano – consentirà di accompagnare gli interventi di riparazione o ricostruzione con il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici e della qualità urbana perseguendo, quanto più è possibile, la tutela del patrimonio storico-culturale.
Per immobili, edifici pubblici e privati, infrastrutture nonché dotazioni territoriali che costituiscono beni culturali la Giunta regionale predisporrà, d’intesa con il Commissario delegato, un programma specifico.
I centri storici
Nei centri storici, nei nuclei storici non urbani e negli edifici vincolati dalla pianificazione, l’attività di ricostruzione dovrà essere finalizzata, quanto più possibile, alla conservazione dei tessuti edilizi preesistenti al sisma, con il miglioramento delle loro prestazioni sismiche ed energetiche. Viceversa, quando gli edifici siano completamente crollati (oppure danneggiati in modo gravissimo e dunque recuperabili solo attraverso interventi di demolizione e ricostruzione), la proposta di legge precisa che si dovranno considerare decadute le previgenti disposizioni della pianificazione urbanistica che vincolavano l’edificio originario. Resta invariata l’eventuale disciplina urbanistica operante per la tutela dei caratteri peculiari dei tessuti storici, urbani e non urbani, in cui la nuova costruzione si colloca.
Una specifica disciplina è prevista per gli aggregati urbani da recuperare attraverso una progettazione unitaria degli interventi stabilendo la necessità per il Comune di individuare le Unità minima di intervento (UMI), che dovranno presentare un’unica istanza di finanziamento e un unico progetto di riparazione e ricostruzione del complesso edilizio.
Piano della ricostruzione
La proposta di legge prevede anche la definizione di uno strumento urbanistico di natura operativa, il ‘Piano della ricostruzione’, diretto a disciplinare, in modo coordinato ed omogeneo, gli interventi attinenti alla ricostruzione, perseguendo nel contempo il miglioramento della funzionalità e qualità dei servizi urbani e una maggiore qualificazione del patrimonio edilizio, in termini di sicurezza ed efficienza energetica. Il Piano potrà stabilire la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati che risultino collocati in ambiti inidonei alla edificazione, per ragioni geomorfologiche o ambientali, ovvero da ricostruire in una diversa posizione per consentire di realizzare significative trasformazioni fisiche e funzionali dei tessuti urbani. La formazione e l’approvazione del piano avvengono con procedure estremamente celeri e semplificate.
Riduzione dello sprawl nelle campagne
Nel territorio rurale sono previste speciali disposizioni che consentono di ridurre la densità insediativa, ammettendo l’accorpamento degli edifici rurali sparsi facenti parte di un’unica azienda agricola e la delocalizzazione dei fabbricati non più funzionali all’attività agricola. Ci sarà anche la possibilità di modificare la sagoma degli edifici (non sottoposti a qualche vincolo) e ridurne la volumetria. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione, che siano stati solo danneggiati dal sisma, la proposta di legge non ammette trasformazioni che ne compromettano il valore storico culturale o testimoniale. Prevede, inoltre, appositi incentivi per il fedele recupero degli edifici, da stabilirsi attraverso il Piano della ricostruzione. In assenza di tali misure premiali si prevede la possibilità di aumentare il numero delle unità immobiliari, se ciò risulti compatibile con la disciplina di tutela.