La modifica allo Statuto del Comune di Reggio Emilia introdotta lunedì in Consiglio, con l’emendamento a firma Rinaldi ed altri, porta il numero massimo di Assessori della Giunta a 7, 8 con il Sindaco. E’ stata la Finanziaria 2010 ad introdurre la norma, poi chiarita dalla legge dalla L. 26 marzo 2010 n. 42, secondo cui il limite massimo è un quarto dei consiglieri comunali, non contando tra essi il Sindaco, che rientra invece nel conteggio degli Assessori.

Per Reggio, a fronte di una riduzione del 20% a 32 dei consiglieri comunali, questo significa una Giunta di 8 membri compreso il Sindaco.

La Giunta con cui Delrio si è presentato ai cittadini era composta da 12 elementi, ora sono 11, ed è in fase di ammissione al Consiglio una mozione di iniziativa popolare che chiede di abbassare a 5 gli Assessori, e quindi a 6 la Giunta.

Facciamo un appello al sindaco Delrio, presidente dell’ANCI, che rappresenta tutti i comuni d’Italia, per applicare subito una significativa riduzione, e rientrare nei nuovi dettati dello Statuto. Anticipare le disposizioni di legge sarebbe una prova di coraggio che darebbe grande credibilità alle battaglie dei Comuni, per richiedere le giuste risorse da dedicare ai servizi, una moneta da spendere su tutti i tavoli, in primis quello con il Governo nazionale.

L’esempio va dato anche nei confronti dei cittadini, sottoposti oggi ad un aumento fortissimo del prelievo fiscale. Si taglia su tutto, ma a Roma sono proprio i costi della politica a farla franca.

Delrio darebbe grande lustro alla città di Reggio Emilia che, appena conclusi i festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, porterebbe un esempio di coesione tra politica e società laddove nacque il primo Tricolore.

A seguire il testo dell’emendamento di Reggio 5 Stelle bocciato, ma identico negli effetti a quello approvato, che contiene tutti i riferimenti di legge necessari.

(Matteo Olivieri Consigliere Comunale Lista Civica Reggio 5 Stelle Beppegrillo.it)

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Lista Civica Reggio 5 Stelle beppegrillo.it

Consigliere Matteo Olivieri

Reggio Emilia, 22 gennaio 2012

Emendamento alla Delibera di cui al PG 19937/11

Premesso che:

– l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha imposto un numero di Assessori non superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con tale formulazione:

“il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore” omissis

– Il decreto legge 2/2010 (convertito in legge dalla L. 26 marzo 2010 n. 42) è intervenuto su tali disposizioni precisandole, eliminando problemi interpretativi e chiarendo che nel conteggio, ai fini della riduzione dei consiglieri, non è conteggiato il sindaco, mentre ai fini della riduzione del numero degli assessori (che rimane collegato al numero dei consiglieri dell’ente) è computato il sindaco;

– Il decreto legge 2/2010 contiene un’altra importante precisazione: prevede espressamente che le disposizioni di cui al comma 185 dell’art. 2 (riduzione degli assessori) si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Ritenuto che:

– lo spirito delle norme, nonché la loro efficacia già stabilita per gli Enti locali che rinnovano i propri organi di rappresentanza, renda opportuna una modifica dello Statuto Comunale come indicato all’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e come specificato dal decreto legge 2/2010 (convertito in legge dalla L. 26 marzo 2010 n. 42);

Valutato che:

– in base alle nuove disposizioni normative il Comune di Reggio avrebbe 32 consiglieri comunali, cui si aggiungerebbe il Sindaco, non computato ai fini del calcolo del numero degli Assessori, che risulterebbe essere di 8, computanto tra questi 8 anche il Sindaco;

Tutto ciò premesso, nel deliberato aggiungere:

“- di modificare il comma 1 dell’art.28 dello Statuto sostituendo le seguenti parole:

”da un numero massimo di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco”

con:

”da un numero di Assessori, computando a tal fine il Sindaco, non superiore a un quarto del numero delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, non conteggiando il Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore”.