Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, ritorna puntuale il rischio incendi boschivi, che rappresentano una costante minaccia al patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico che ci circonda. Purtroppo occorre evidenziare che i casi di incendi naturali od accidentali costituiscono una percentuale minimale rispetto a fatti colposi e dolosi che hanno comportato il danneggiamento e la devastazione ambientale. Il legislatore stesso è intervenuto con leggi adeguate – ad es. la Legge 21/11/2000 nr. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” – per prevenire tale scempio.
Fatta questa premessa, anche quest’anno l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna in materia di rischio incendi boschivi ha:
– con propria nota prot. 2011.5845 del 30/06/2011, attivato la fase di attenzione dal 01 luglio 2011 al 30 settembre 2011
– con determinazione n. 298 del 30/06/2011 da parte del Direttore dell’Agenzia regionale, dichiarato lo stato di grave pericolosità attivando la fase di preallarme dal 18 luglio 2011 al 28 agosto 2011.
Con la previsione della fase di attenzione, dal 01/07/2011 si attiva tutta la struttura organizzativa pianificata per prevenire e contrastare il pericolo connesso con gli incendi.
Il centro nevralgico di tutta questa struttura è rappresentato dalla Centrale interforze, denominata Sala Operativa Unificata Permanente – SOUP -, coinvolgente l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, presso la quale è istituita, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, i Coordinamenti provinciali del Volontariato di Protezione Civile.
Analogamente, anche il Comune, tenuto conto delle funzioni attribuite con l’art. 108 del D. Lgs. 31/03/1998 nr. 112, delle qualifiche attribuite al Sindaco – Autorità Comunale di Protezione Civile – dall’art. 15 Legge 24/02/1992 nr. 225 e del “Piano Comunale di Protezione Civile – Edizione 2010”, ha previsto, come già negli anni passati, un proprio intervento, a livello preventivo, con l’apporto del Volontariato di Protezione Civile rappresentato dalla Consulta Provinciale del Volontariato con cui è convenzionato.
Tale intervento è costituito dall’attivazione della Sala Radio Comunale di Protezione Civile, in gestione all’Associazione “Centro di Servizio per l’Informazione e la Formazione del Volontariato di Protezione Civile e della Tutela Ambientale”, al fine di creare un costante collegamento con la SOUP citata in precedenza, e dall’individuazione di punti avanzati di osservazione fissi e mobili per mezzo dei quali, attraverso un costante presidio e controllo dell’ambiente, si è in grado di segnalare un accenno di possibile incendio, partecipando all’intervento di spegnimento con le Autorità preposte.
Accanto a queste attività, prettamente operative, si aggiunge quella di sensibilizzazione delle persone, incontrate durante i controlli, ed aventi comportamenti non rispettosi dell’ambiente e della natura.
Anche quest’ultima attività è molto importante in quanto un elemento vincente nella lotta contro gli incendi è proprio rappresentato dalla collaborazione della popolazione nell’evitare tutti quei comportamenti pericolosi e non compatibili con l’educazione ed il rispetto ambientale.
Come prevenire gli incendi boschivi
Tenuto conto delle “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale” approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/1995 n. 2354, fatto salvo quanto previsto in materia agricola e di feste paesane, per evitare il pericolo di sviluppo e propagazione degli incendi, nel periodo di grave pericolosità dal 18 luglio al 28 agosto 2011 si inaspriscono le cautele ordinariamente sussistenti. Pertanto, con riferimento al solo periodo di grave pericolosità
E’ VIETATO
– accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a minore distanza, non più di 100 metri bensì dovrà essere non inferiore a 200 mt dai loro margini esterni
– l’abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi o pascolivi
– l’abbruciamento della vegetazione a scopo di pulizia nei terreni saldi e nei pascoli
– accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali
– l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 mt, e non di 100 mt, dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi
– effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali
Sono comunque VIETATE tutte quelle azioni in grado, anche solo potenzialmente, di innescare un incendio, quali ad esempio:
– gettare dai finestrini dei veicoli mozziconi di sigarette
– abbandonare rifiuti nei boschi, specie carta e plastica, che sono facilmente infiammabili
– sostare con il veicolo a contatto con erba secca
– utilizzare fiamme libere in genere
Cosa fare in caso di avvistamento di incendio ?
In primo luogo si ricorda l’obbligo, che, oltre ad essere un dovere civico, è anche giuridico, di:
– Per tutti
Segnalare l’incendio al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco o alle altre Autorità di Polizia: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizie Municipali, ecc.
Questi i numeri utili:
– Corpo Forestale dello Stato – Servizio Antincendio Boschivo 1515
Numero verde regionale 800 841 051
– Vigili del Fuoco 115
– Polizia di Stato – Soccorso Pubblico di emergenza 113
– Carabinieri – Pronto Intervento 112
– Polizia Municipale di Bologna 051266626
– Agenzia Regionale di Protezione Civile 800 333 911
ATTENZIONE: non si deve costituire impedimento alle operazioni di soccorso in atto.
– Per il titolare
del terreno sul quale si sviluppa un incendio, di adoperarsi partecipando alle operazioni in atto.
Infine si ricorda che il Comune ha istituito apposito catasto dei terreni già percorsi dal fuoco, avvalendosi dei rilievi del Corpo Forestale dello Stato, in quanto i terreni boscati, cespugliati o arborati ed i coltivati, incolti o destinati a pascoli i cui soprassuoli sono stati interessati dal fuoco, sono sottoposti ad una serie di divieti e vincoli di destinazione ed altro così come sancito dall’art. 10 L. 21/11/2000 nr. 353.
SANZIONI
La trasgressione ai divieti che comportino, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi, determina:
• in caso che il fatto costituisca reato, l’applicazione della pena della reclusione nella misura prevista dagli artt. 423 (Incendio) e 423 bis (Incendio boschivo) del Codice Penale. Quest’ultimo prevede un aggravamento della pena se dal fatto derivano pericoli per edifici o danno su aree protette oppure un danno grave, esteso e persistente all’ambiente
• dal 18/07/11 al 28/07/11, nel caso che il fatto costituisca solo illecito amministrativo, sarà inasprita l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21/11/2000 n. 353, che si riportano integralmente, unitamente al comma 5, in relazione ai divieti previsti dalle “prescrizioni di Massima: e Polizia Forestale”:
Comma 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
Comma 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6 (particolari categorie professionali e di volontariato).
Comma 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
Le sanzioni per le violazioni sopraindicate corrispondono pertanto al pagamento di una somma non inferiore nel minimo ad euro 1032,00 e non superiore nel massimo ad euro 10329,00.
(Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna – U.I. Protezione Civile)