La Squadra Mobile della Questura di Modena ha eseguito un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Modena che vieta ad una donna residente a Novi di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima dei sui atti di stalking e dai familiari della stessa e di comunicare in alcun modo con loro.
Questi i fatti che hanno preceduto la misura.
Il 23 marzo scorso una cittadina straniera, la vittima di molestie persecutorie, chiede l’ammonimento della sua persecutrice. Alla richiesta del provvedimento amministrativo allega tutta una serie di denunce per lesioni personali, molestie, minacce ecc. da lei subite a partire dall’ottobre del 2007.
L’autrice della condotta illecita è una donna separata dal marito, il quale aveva deciso di interrompere la vita coniugale, andando a vivere con la cittadina straniera. L’uomo inizialmente non era stato oggetto di atti persecutori da parte dell’ex moglie e non intendeva procedere contro di lei.
Il Questore di Modena, il 24 marzo scorso, emette un primo provvedimento ex art. 8 del D.L. 11/09, convertito in legge 38/09 nei confronti della donna di Novi.
Il 16 maggio, la cittadina straniera e l’ex marito della stalker si presentano in Questura per denunciare che la molestatrice, dopo la notifica dell’ammonimento, anziché desistere dall’attività persecutoria, aveva diretto la propria azione anche contro i suoi figli e il compagno. Mentre i due denuncianti sono in Questura, l’operatrice di Polizia che è intenta a raccogliere il racconto, assiste in diretta ad una telefonata, che giunge sul cellulare della vittima, durante la quale la stalker aggredisce verbalmente l’interlocutrice. L’agente di Polizia a questo punto interviene, avvisando la chiamante che con quell’atteggiamento sta contravvenendo al provvedimento di ammonimento, rendendosi responsabile del reato di cui all’art. 612 bis c.p., perseguibile d’ufficio.
Sulla base di quanto accaduto, viene trasmessa l’informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena che delega la Squadra Mobile ulteriori indagini. Si accerta, in particolare, che l’ammonita, dalla data di notifica del provvedimento, nonostante gli fosse stato intimato di non continuare nelle molestie persecutorie, aveva importunato telefonicamente la vittima 310 volte e complessivamente dall’1 gennaio 2009 ben 703 volte.