Sono in vigore anche a Sassuolo e lo rimarranno fino al 31 marzo 2025, le misure anti smog rientranti nel Pair 2020 della Regione Emilia Romagna, disposte dall’ordinanza n°247 del 30 settembre a firma del Sindaco.
Dal lunedì al venerdì compresi, fino al 31.03.2025, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30 e nell’area del centro abitato, è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore: veicoli alimentati a Benzina Pre Euro, Euro 1 e Euro 2; veicoli diesel e diesel dual fuel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4; ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1; veicoli benzina-metano e benzina-gpl pre euro e euro 1.
Tutte le domeniche comprese nel periodo dal 1.10.2024 al 31.03.2025 sono domeniche ecologiche, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell’area del centro abitato, è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto e ai veicoli diesel euro 5.
Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di venerdì 1.11.2024, mercoledì 25.12.2024, giovedì 26.12.2024, mercoledì 1.1.2025, lunedì 6.1.2025 e nelle domeniche comprese dal 1 dicembre al 6 gennaio.
È prevista, inoltre, l’adozione delle seguenti misure emergenziali su tutto il territorio comunale nel periodo dal 1.10.2024 al 31.3.2025 qualora, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, la previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM10 per tre giorni consecutivi:
- ampliamento delle limitazioni alla circolazione nell’area con il divieto di circolazione anche per tutti i veicoli diesel euro 5;
- divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe “4 stelle”;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici;
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustione all’aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni alla circolazione;
Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all’emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM10 non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti.
Durante la stagione termica 2024-2025 (di norma dal 15 ottobre al 15 aprile), su tutto il territorio comunale, è fatto obbligo di mantenere la temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di:
- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili (, ad attività sportive (E6);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili .
Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.
Dal 1.10.2024 al 31.3.2025, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue).
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è fatto divieto assoluto di abbruciamenti ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023. Nei mesi di ottobre e marzo, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006.
Dal 1.10.2024 al 31.3.2025, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- nei generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.
Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
Tutto l’anno, ai sensi dell’art. 22 del PAIR 2030, è fatto divieto di installazione di nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”.