Lunedì il Consiglio provinciale ha approvato il Regolamento per l’attività venatoria nelle zone di pre-Parco del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, corrispondenti a 681,03 ettari su una superficie di 3.717,75 ettari di Parco.

Il Regolamento contiene tutte le osservazioni formulate dalla Regione, ha validità fino al 2012 come il Piano faunistico venatorio provinciale e stabilisce le modalità per la caccia di selezione a capriolo, cervo e daino. La caccia al cinghiale è permessa unicamente in forma collettiva con il metodo della girata e solo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

I gruppi di cacciatori di cinghiale verranno individuati annualmente dall’Ente parco in base a una graduatoria compilata con i criteri previsti del Regolamento venatorio (art. 10) e quindi autorizzati dalla Provincia.

Il carniere annuo possibile viene comunicato dall’Ente di gestione a ogni gruppo di girata, i gruppi dovranno attenersi a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/08, con il divieto di effettuare più girate contemporanee nella stessa zona o in zone contigue; ai componenti dei gruppi competono attività gestionali annuali tra cui la realizzazione di censimenti e di interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica.

Nell’area di pre-parco, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dell’Ente di gestione, sono consentiti l’addestramento e l’allenamento dei falchi da caccia mentre sono vietati l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia.

Il documento disciplina inoltre la densità venatoria ammissibile che non dovrà essere superiore a un cacciatore ogni 23 ettari di superficie del territorio di caccia programmata nel pre-parco, realizzando così, come richiesto dalle vigenti norme, una minor pressione venatoria rispetto all’ATC contiguo.

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio con 18 voti a favore (Pd, Idv, Fds e Pagnetti-Gruppo Misto), 11 contrari (Pdl, Fli, Lega, Udc) e l’astensione di Tartarini del Gruppo Misto.