E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio l’Ordinanza n° 170 del 1/9/2017 a firma del Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago”, relativamente al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).

Nell’ordinanza, che sarà in vigore a partire dal 18 settembre, si stabiliscono le seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui all’art. 110, commi 6 del TULPS, collocati nelle sale gioco, nelle sale scommesse e nelle altre tipologie di esercizio in cui ne è consentita l’istallazione secondo le disposizioni vigenti:

a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (es. bar, ristoranti, alberghi, sale giochi o esercizi commerciali dotati di apposita autorizzazione);

b) autorizzati ex art. 88 TULPS (es. esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo, sale VLT – videoterminali di gioco VLT) e di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 luglio 2011 (Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.); dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

La fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata, indipendentemente dall’orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di esercizio, all’interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 commi 6 del TULPS sono collocati.

Gli apparecchi da intrattenimento e svago di cui all’art. 110, commi 6 e 7a) del TULPS, nelle ore di non funzionamento devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre un cartello, all’interno dell’esercizio e in posizione ben visibile per gli avventori, con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui ai punti precedenti.

Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza saranno punite applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 ad un massimo di € 450 salvo nei casi di recidiva che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

I proventi delle sanzioni saranno destinati ad attività di prevenzione del gioco d’azzardo o promozione e sostegno delle attività economiche in cui non sono presenti o che dismettono apparecchi per il gioco d’azzardo.