Confermando la correttezza degli atti e dell’operato del Comune di Reggio Emilia in merito alle procedure di gara aperta per l’affidamento dell’appalto di gestione del Nido d’infanzia ‘Giulia Maramotti’, dopo aver accolto i temi difensivi sostenuti in giudizio dal dirigente dell’Avvocatura comunale, avvocato Santo Gnoni, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) sezione di Parma ha respinto, con sentenza, il ricorso della Baby&Job srl, che concorreva all’assegnazione della gestione del Nido.

La tipologia delle prestazioni richieste e la cura dei luoghi educativi, per altro esplicitamente indicati nel disciplinare di gara, hanno prevalso sulla convenienza dell’offerta economica.

Il Tar ha stabilito che la cooperativa Panta Rei, risultata vincitrice della gara d’appalto, gestirà quindi il Nido per tre anni, con facoltà di rinnovo per il triennio successivo, proseguendo l’attività svolta sino ad ora.

Oggetto della causa era l’assegnazione dell’appalto – da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità-prezzo) – per la gestione del Nido d’infanzia convenzionato Giulia Maramotti, nato alcuni anni fa dalla collaborazione fra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Giulia Maramotti.

Tale appalto era stato assegnato, nei mesi scorsi, alla società seconda classificata in gara, la cooperativa Panta Rei, e non alla prima classificata in base all’offerta economica, la Baby&Job, in quanto l’Amministrazione, si ricostruisce in sentenza, “all’esito del procedimento di verifica di congruità dell’offerta prima classificata, escludeva Baby&Job dalla procedura di gara ritenendo che l’offerta da questa presentata fosse anomala”.

L’incongruità riscontrata dall’Amministrazione (ovvero dalla Commissione di gara) e ora confermata con sentenza dai giudici amministrativi, che hanno respinto il ricorso di Baby&Job, era sostanzialmente nei costi esposti da quest’ultima, tali da rendere di per sé insostenibile economicamente l’importo offerto.

E’ successo infatti che – come previsto dalle procedure d’appalto di questo genere – stabiliti i punteggi in relazione alle offerte economiche e definita di conseguenza la classifica provvisoria dei concorrenti, la ‘stazione appaltante’, ovvero il Comune, abbia disposto di procedere alla valutazione di congruità dell’offerta della prima classificata, Baby&Job, richiedendo “la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni e giustificazioni del ribasso e dei prezzi formulati”, con chiarimenti relativi fra l’altro ai costi del personale e delle utenze.

A conclusione della verifica, che il Tar giudica articolata e puntuale, il Comune rilevava, attraverso il tecnico responsabile unico di procedimento, incongruità e “criticità relativamente alla quantificazione dei ricavi previsti, alle spese gestionali dichiarate, ai costi per le utenze e ai costi del lavoro”.

Il ribasso presentato, pari al 10,5% contro un ribasso proposto dall’altra concorrente pari all’1%, veniva considerato – valutazione fatta propria dal Tar – insostenibile sul piano economico. I giudici amministrativi sottolineano “un apprezzabile squilibrio sotto il profilo qualitativo delle offerte delle due concorrenti, recuperato unicamente in forza di un’offerta economica particolarmente vantaggiosa”.

Per altro, in tema di qualità, si sottolinea in sentenza che “il disciplinare di gara, in relazione alla voce ‘ambienti, spazi e materiali’, prevedeva l’attribuzione di un punteggio sino a 6 punti e tale circostanza testimonia la rilevanza dello specifico profilo, e quindi la rilevanza di dette attività, nell’ambito della complessiva prestazione richiesta”.

Da questi motivi, recepiti dal Tar, l’esclusione di Baby&Job e l’assegnazione dell’appalto a Panta Rei, a cui sono seguiti appunto il ricorso della prima società, il giudizio con la costituzione del Comune e di Panta Rei quale soggetto controinteressato, quindi la sentenza del Tar favorevole al Comune, con compensazione delle spese di giudizio fra le parti, “in ragione della specificità e complessità delle questioni oggetto del giudizio”.