I processi per le stragi naziste perpetrate in Italia nel 1944 resteranno di competenza delle procure e dei tribunali militari. Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione, che hanno dichiarato ‘sostanzialmente abrogato l’articolo 264 del codice penale militare di pace’.

La norma infatti stabiliva che nell’ipotesi di concorso di civili con militari, e in presenza di reati comuni commessi con reati previsti del codice militare, il processo doveva spostarsi per competenza ai tribunali ordinari.

L’eccezione di competenza era stata sollevata da alcuni degli avvocati difensori durante il processo per la strage di Sant’Anna di Stazzema (Lucca), avvenuta il 12 agosto 1944. Se la norma fosse stata ancora vigente, con i disposti degli art. 13 e 14 dello stesso codice penale, i processi per le stragi in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna pendenti davanti al tribunale militare della Spezia sarebbero stati tutti azzerati e i fascicoli, provenienti dall’Armadio della Vergogna di palazzo Cesi, inviati per le indagini e le verifiche ai tribunali e alle procure ordinarie di riferimento.