La Giunta regionale, con la delibera n. 863 del 13 giugno scorso, ha dato indicazione ai Comuni affinché, nei procedimenti in materia di pubblici esercizi sottoposti a dichiarazione di inizio di attività, si consenta l’avvio dell’attività economica immediatamente dopo la dichiarazione al Comune competente.


Lo rende noto l’assessore regionale al Turismo e Commercio, Guido Pasi che, nella deliberazione della Giunta, ha individuato misure semplificative dei procedimenti in materia di pubblici esercizi sottoposti alla disciplina di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) che fa riferimento all’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Le recenti modifiche all’art. 19 della legge n. 241/90, avevano di fatto aggravato i procedimenti sottoposti a D.I.A., prevedendo un termine di trenta giorni tra la dichiarazione al Comune competente e l’inizio dell’attività.


“L’iniziativa della Giunta – riferisce Pasi – consente quindi di tornare alle regole vigenti al momento dell’approvazione della legge regionale n. 14 del 2003, con una effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi e facendo comunque salva la possibilità di verificare il possesso dei requisiti dichiarati al momento della dichiarazione di inizio di attività”. “In questo modo – sottolinea l’Assessore – risultano immediatamente operativi i subingressi, i trasferimenti di sede, gli ampliamenti di superficie e l’inizio delle attività di somministrazione non sottoposte alla programmazione comunale”.