Condono fiscale, si va alla cassa entro il primo dicembre 2003. Esclusa l’ipotesi di proroga per chi ha aderito al provvedimento prima del 2 ottobre. Mentre lo slittamento dei termini potrà essere utilizzato solo dai contribuenti che hanno aderito alle sanatorie a partire dal 2 ottobre.


L’Agenzia delle Entrate chiarisce in questo modo il comportamento che devono seguire i cittadini che hanno aderito ai condoni fiscali alla luce delle novità introdotte con la riapertura di termini per il versamento dei condoni.

“I contribuenti che, prima del 2 ottobre scorso (data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003), si sono avvalsi delle definizioni previste” dalla passata finanziaria e che hanno scelto il pagamento rateale degli importi dovuti “sono tenuti a effettuare i relativi versamenti alle scadenze stabilite dalle menzionate norme. Pertanto, il primo versamento rateale va eseguito entro il prossimo primo dicembre, con decorrenza degli interessi da lunedì 17 ottobre 2003”.

Avranno invece più tempo i contribuenti che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal decreto legge. Cosi’ – precisa l’Agenzia – “per le definizioni perfezionate a decorrere dal 2 ottobre 2003, qualora gli interessati non abbiano optato per il pagamento in unica soluzione, le relative rate dovranno essere versate nei termini che saranno fissati con il decreto previsto dal decreto legge”, che all’ articolo 34 stabilisce proprio l’emanazione di un decreto per fissare le nuove scadenze.