L’Inps informa che le aziende agricole che hanno beneficiato della sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, devono procedere al pagamento delle somme rateizzate, con scadenza nel giorno 16 di ciascun mese, a partire dal mese di gennaio 2003.

L’Inps sta provvedendo alla notifica del provvedimento di accoglimento delle domande di sospensione, con l’indicazione dell’importo della rata e le modalità di compilazione del modello unico di pagamento (F24).

Qualora l’accoglimento sia notificato successivamente al 16 gennaio 2003, le Aziende sono tenute a versare alla scadenza del 16 febbraio 2003 le prime due rate, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.