Come ogni domenica, fino al mese di marzo, ad esclusione delle domeniche di dicembre, torna anche domani, a Sassuolo come in diverse altre città della Regione, il provvedimento di limitazione al traffico a targhe alterne. Il provvedimento fa parte di una campagna della Regione Emilia Romagna volto a rendere migliore l’aria che respiriamo, combattendo la presenza di particelle di PM10, e ad evitare che si ripetano situazioni “critiche” come avvenne lo scorso anno.

La circolazione a targhe alterne nel giorno di domenica 24 Novembre 2002, nell’intero territorio del Comune, comprese le strade statali e provinciali e con esclusione della pedemontana.
– Negli orari e nei giorni di restrizione è consentita la circolazione dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) a targhe alterne; domenica 24 novembre possono circolare esclusivamente i veicoli con l’ultima cifra della targa pari (ultimo numero della targa a destra pari o uguale a zero);
– Le limitazioni alla circolazione non riguardano:

· veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) a emissione nulla (veicoli elettrici);
· veicoli a GPL e a metano;
· autoveicoli con almeno tre persone a bordo (pool – car);
· autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e gli autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico;
· autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R 24.07.1996 n° 503;
· autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti;
· veicoli adibiti a servizio di Stato (e del Corpo Diplomatico), a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
· veicoli intestati a enti, aziende e ditte private che devono effettuare interventi di manutenzione in situazione di emergenza o interventi di manutenzione ordinaria a servizi di rete;
· veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di medici e veterinari in visita urgente muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
· veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di personale in pronta disponibilità (reperibilità) con attestazione rilasciata dal datore di lavoro;
· autoveicoli per il trasporto persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione;
· veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura;
· autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività;
· autoveicoli dei cortei nuziali;
· veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati presenti nell’intero territorio comunale e degli edicolanti;
· veicoli di sacerdoti e ministri del culto per lo svolgimento delle funzioni del proprio ministero;
· veicoli dei volontari AVIS (muniti di tesserino di riconoscimento per l’assistenza alle donazioni di sangue);
· veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento);
· veicoli degli operatori dell’informazione (giornali, emittenti televisive e radio);
· veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) di lavoratori in turno (ciclo continuo o doppio turno) muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa – lavoro;

Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) attestanti la deroga, in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
Il divieto di circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall’Ordinanza Sindacale relativa all’esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico.

In caso di violazione delle disposizioni verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285: “Nuovo Codice della Strada”;

L’uso di fotocopie o l’uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti richiesti dalla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 38,00 a euro 228,00; si applicano i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981

Gli organi di Polizia Municipale assicurano il rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza.